Art. 2.
(Modifiche al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204).

      1. Al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 2 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

      «2. Sulla base degli indirizzi di cui al comma 1, delle risoluzioni parlamentari

 

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di approvazione del DPEF, di direttive del Presidente del Consiglio dei ministri, dei piani e dei programmi di competenza delle amministrazioni dello Stato, nonché di osservazioni e proposte delle predette amministrazioni, è predisposto, ai sensi dell'articolo 2, il Programma nazionale per la ricerca (PNR), di durata quinquennale e aggiornato ogni due anni. Il PNR, con riferimento alla dimensione europea e internazionale della ricerca e tenendo conto dei piani, dei programmi, delle iniziative, dei contributi e delle realtà di ricerca regionali, definisce gli obiettivi generali e le modalità di attuazione degli interventi alla cui realizzazione concorrono, con risorse disponibili sui rispettivi stati di previsione o bilanci, le pubbliche amministrazioni, ivi compresi, con le specificità dei loro ordinamenti e nel rispetto delle loro autonomie e attività istituzionali, le università e gli enti di ricerca. Gli obiettivi e gli interventi possono essere specificati per aree tematiche, settori, progetti, agenzie ed enti di ricerca, anche prevedendo apposite intese tra le amministrazioni dello Stato»;

      b) il comma 2 dell'articolo 7 è sostituito dal seguente:

      «2. Il Fondo di cui al comma 1 è ripartito annualmente tra gli enti e le istituzioni finanziati dal Ministero dell'università e della ricerca con decreti del Ministro dell'università e della ricerca, comprensivi di indicazioni per i due anni successivi, emanati previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, da esprimere entro il termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta. I decreti sono presentati entro il mese di marzo. Nelle more dell'emanazione dei predetti decreti e al fine di assicurare l'ordinata prosecuzione delle attività, il Ministro dell'università e della ricerca è autorizzato ad erogare acconti agli enti sulla base delle previsioni contenute negli schemi dei medesimi decreti, nonché dei contributi assegnati come competenza nell'anno precedente».

 

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